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Abbruciamento controllato dei residui vegetali: regole in vigore dal 15 ottobre 2026

incendi in natura

Dal 15 ottobre 2026 al 15 giugno 2027 è consentito l’abbruciamento controllato dei residui vegetali agricoli e forestali, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’Ordinanza n. 4/2026.

Data di Pubblicazione

15 ottobre 2026

Tipologia

News

Descrizione estesa

Il Comune di Monte San Giovanni Campano, con Ordinanza n. 4 del 14 ottobre 2026, ha disciplinato l’abbruciamento controllato dei residui vegetali derivanti dalle attività agricole e forestali sul territorio comunale. 

La disciplina tiene conto delle esigenze delle attività agricole, della prevenzione degli incendi e della tutela della qualità dell’aria.

Periodo consentito

Dal 15 ottobre 2026 al 15 giugno 2027 è consentita la combustione, nel luogo di produzione, dei residui vegetali, degli sfalci e dei residui di potatura provenienti dall’ordinaria attività agricola, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’ordinanza.

Orari consentiti

La combustione può essere effettuata esclusivamente:

  • dalle ore 7:00 alle ore 10:00;
  • dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Le operazioni di spegnimento devono essere concluse entro gli orari indicati.

Obbligo di vigilanza

Durante tutte le fasi dell’abbruciamento, dall’accensione fino al completo spegnimento del fuoco, deve essere garantita una vigilanza costante e continua da parte del produttore, del conduttore del fondo o di una persona maggiorenne di sua fiducia.

È vietato abbandonare l’area fino alla completa estinzione di ogni focolaio, fumo o brace.

Quantità massima consentita

La combustione deve avvenire in piccoli cumuli e in quantità limitate.

È consentita una quantità massima giornaliera di 3 metri steri per ettaro dei terreni interessati.

Distanze di sicurezza

L’abbruciamento deve essere effettuato ad una distanza non inferiore a 100 metri da:

  • abitazioni;
  • manufatti;
  • depositi;
  • strutture di qualsiasi natura.

Condizioni meteorologiche

Le operazioni possono essere effettuate esclusivamente:

  • in assenza di vento;
  • preferibilmente in condizioni di buona umidità atmosferica.

In caso di improvvisa insorgenza di vento, la combustione deve essere immediatamente sospesa e il fuoco spento.

Messa in sicurezza dell’area

Il terreno interessato dall’abbruciamento deve essere preventivamente circoscritto e isolato per impedire la propagazione delle fiamme.

Attorno al cumulo deve essere predisposta una fascia di sicurezza larga almeno 5 metri, priva di vegetazione o di materiale combustibile.

Nelle aree agricole adiacenti ai boschi, o comunque situate a una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, deve essere realizzata una fascia parafuoco di almeno 5 metri completamente priva di vegetazione.

Materiali che non possono essere bruciati

È tassativamente vietata la combustione di materiali diversi dai residui vegetali espressamente consentiti, tra cui:

  • plastiche;
  • imballaggi;
  • teli;
  • materiali trattati;
  • sostanze estranee agli scarti vegetali agricoli.

La disciplina non si applica inoltre ai residui vegetali prodotti da attività professionali di giardinaggio o manutenzione del verde svolte da imprese terze, in quanto soggetti alla normativa sui rifiuti.

Divieto in caso di allerta per la qualità dell’aria

L’abbruciamento è sempre vietato nei giorni in cui ARPA Lazio o la Regione Lazio segnalino il superamento, o il rischio di superamento, dei livelli di allerta per le polveri sottili PM10, nonché nei periodi caratterizzati da eccezionali condizioni di siccità meteorologica.

Compostaggio e cippatura

L’ordinanza favorisce, in alternativa alla combustione, l’accumulo dei residui vegetali per la loro trasformazione naturale in compost oppure la loro triturazione o cippatura sul posto per finalità agronomiche.

Sanzioni

La combustione illecita di rifiuti o di materiali diversi da quelli vegetali consentiti può comportare l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

Per le violazioni delle modalità operative previste dall’ordinanza — ad esempio orari, distanze di sicurezza, mancata vigilanza o assenza delle fasce di protezione — è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50 euro, salvo l’applicazione di disposizioni più gravi.

Le disposizioni complete sono contenute nell’Ordinanza n. 4 del 14 ottobre 2026, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

Download

Tipo Titolo Scarica
  PDF2,1M ORDINANZA N. 04 DEL 14.10.2026

Ultima modifica: giovedì, 15 ottobre 2026

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