Riapertura mercati ai soli banchi alimentari, prodotti agricoli e delle attività florovivaistiche

ORDINANZA DEL SINDACO N. 07 DEL 17.03.2021

ORDINANZA DEL SINDACO N. 07 DEL 17.03.2021

ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente richiamate, la riapertura a far data dal giorno Sabato 20 Marzo 2021, di tutti i mercati che si svolgono sul territorio comunale, con limitazione ai soli banchi alimentari, prodotti agricoli e delle attività florovivaistiche;
DISPONE
che i banchi di vendita siano distanziati tra di loro di almeno 6 metri e che vengano osservate tutte le prescrizioni e disposizioni descritte nella precedente lettera A ovvero:
■ Corsie mercatali a senso unico;
■ Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
■ Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
■ Prevedere idonee misura logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento nell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
■ Regolare la gestione dei mercati anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID-19;

E’ fatto obbligo e sono disposte a carico dei titolari dei posteggi le seguenti misure:
■ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
■ è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
■ messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
■ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori, inclusi quelli impegnati nelle operazioni di carico e scarico;
■ Gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco/chiosco più del tempo necessario alla scelta e all’acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.
■ Se l’attività commerciale è svolta con chiosco, gli operatori devono delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale.
■ Deve essere data informazione sulle misure di sicurezza dei lavoratori come da normativa vigente; deve, altresì, essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti.
■ Che sia preventivamente richiesta autorizzazione di occupazione suolo privato e/o pubblico, ai rispettivi proprietari, qualora l’area non sia di proprietà comunale.